In un precedente articolo ho già cercato di chiarire l’annosa questione che gira intorno al nostro futuro pensionistico: è meglio tenere il proprio TFR (trattamento di fine rapporto) in azienda o destinarlo ad un fondo pensione?
Abbiamo già visto tutti i pro e i contro delle alternative: cioè quando può essere più vantaggioso mantenere il TFR in azienda e quando invece sia più tutelante creare un fondo pensione alternativo.
Lo stesso ragionamento vale per i liberi professionisti, che, pur non disponendo di TFR, possono versare quote volontarie per la costituzione di una forma pensionistica integrativa.
In questo articolo vorrei soffermarmi su una delle questioni più complicate che riguardano l’attivazione di un fondo pensione: chi non ha mai pensato ad attivare una pensione integrativa rimanendo però indeciso sul da farsi perché non aveva ben chiaro come poter recuperare il denaro accantonato in caso di necessità?
E in caso di licenziamento?
E quando sarà restituito come verrà tassato il capitale?
A corollario di questa analisi vorrei anche farti vedere le diverse modalità di tassazione a cui sarà soggetto il tuo capitale versato nel fondo pensione una volta che deciderai di ritirarlo.
Si preannuncia un articolo denso di informazioni, partiamo!
2017: l’anno della svolta per i fondi pensione
In pochi sanno che nel 2017 i fondi pensioni sono stati interessati da un importante processo di riforma che rende possibile il riscatto totale delle somme versate anche prima dell’età pensionabile, facendo crollare definitivamente il tabù dell’utilizzo esclusivo per finalità previdenziali.
Facendo riferimento quindi alla regolamentazione attuale nei paragrafi seguenti vedremo:
- Quali siano i presupposti per prelevare quanto versato su un fondo pensione;
- Quanto sia il capitale riscattabile per ogni casistica;
- Come venga trattato il “montante” (capitale versato + interessi) maturato al raggiungimento ed in prossimità dell’età pensionabile;
- Quale sia il trattamento fiscale riservato per ogni opzione.
Prelevamento parziale
Pur essendo stato concepito come uno strumento destinato ad integrare la pensione pubblica, il fondo pensione, da sempre, prevede una certa flessibilità. Quindi i risparmi versati non sono mai stati veramente intoccabili.
Fin dalla sua costituzione, e così anche oggi, gli iscritti alla previdenza complementare hanno la possibilità di utilizzare una parte del capitale accumulato nel fondo pensione anche più di una volta (anche per lo stesso motivo) senza nessun vincolo temporale tra una richiesta e l’altra.
Acquisto o ristrutturazione prima casa
Può essere richiesto un anticipo sulle somme versate per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa dell’aderente al fondo pensione, del suo coniuge o dei suoi figli.
- Quanto: fino al 75% della somma accumulata nel fondo pensione;
- Quando: dopo 8 anni di iscrizione al fondo. Prima di questo termine non sarà possibile richiedere anticipazioni.
Spese sanitarie
Può essere richiesto un anticipo per affrontare spese sanitarie che devono essere sostenute dall’aderente, dal coniuge o dai propri figli.
- Quanto: fino al 75% della somma accumulata nel fondo pensione;
- Quando: in qualsiasi momento senza vincoli di anzianità di versamenti.
Per ottenere un anticipazione per il pagamento di spese sanitarie sarà necessario produrre la documentazione idonea a comprovare la natura e l’entità delle spese (ad esempio: diagnosi del medico curante, fatture ecc.).
Altre finalità
E’ possibile, inoltre, richiedere anticipazioni anche per motivazioni generiche senza dover fornire nessun tipo di giustificazione.
- Quanto: fino al 30% della somma versata nel fondo pensione;
- Quando: dopo 8 anni di permanenza al fondo.
Prelevamento totale
La riforma del 2017 ha disciplinato anche l’ipotesi di riscatto totale del capitale accantonato sul fondo pensione in caso di cambio o cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento.
Questa opzione era precedentemente prevista esclusivamente per le adesioni a fondi pensione in modalità “collettiva”, cioè tramite fondi pensione sottoscritti sulla base di specifici contratti collettivi di lavoro o di accordi aziendali.
Oggi questa facoltà viene estesa anche a chi ha aderito ad un fondo pensione in forma privata, indipendentemente dal settore di impiego e dai regolamenti aziendali.
Ovviamente la regola vale sia per i conferimenti del tfr, sia per i contributi versati volontariamente dal lavoratore a prescindere dall’anzianità di partecipazione al fondo pensione.
In maniera del tutto analoga si apre la medesima opportunità anche per il lavoratore autonomo in caso di chiusura della propria partita iva.
Quindi diventa possibile prelevare la totalità dell’importo versato ben prima dell’età pensionabile.
In un mercato del lavoro molto più flessibile che in passato, questo è un aspetto estremamente importante.
Prestazione (raggiungimento età pensionabile)
Al raggiungimento dell’età pensionabile è possibile richiedere la riscossione del capitale accantonato (cd. “prestazione”) secondo due diverse modalità:
- La rendita pensionistica: cioè la conversione del capitale maturato in una rendita che vada ad integrare la pensione pubblica;
- Il prelevamento (riscatto) sotto forma di capitale.
La seconda opzione è concessa fino ad un massimo del 50% del montante accumulato nel fondo pensione, con l’obbligo di convertire in rendita la rimanente parte (Attenzione! c’è un modo per eludere questa regola, leggi il paragrafo dedicato alla RITA).
E’ possibile ritirare tutto il capitale solo nel caso in cui il 70% dell’importo maturato non generi una rendita mensile superiore all’assegno sociale mensile (alla data di stesura dell’articolo € 459,83. Verifica l’importo a questo LINK).
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
E’ un’opzione dalle grandi potenzialità che sostanzialmente prevede la possibilità di anticipare l’età pensionabile fino ad un periodo massimo di 5 anni (10 per chi è in stato di disoccupazione) utilizzando il capitale versato negli anni al fondo pensione (aperto o negoziale).
In pratica si tratta della facoltà di andare in pensione anticipatamente utilizzando in tutto o in parte il capitale del fondo per percepire una rendita in attesa dell’arrivo della pensione.
I requisiti per poter richiedere la RITA sono:
- Cessazione dell’attività lavorativa (non si può continuare a lavorare);
- Raggiungimento dell’età pensionabile entro 5 anni (o 10 in caso di disoccupazione da oltre 24 mesi) con almeno 20 di anzianità lavorativa;
- Aver maturato almeno 5 anni di partecipazione al fondo pensione.
Fondamentalmente si tratta di un riscatto frazionato dell’intero capitale maturato per un periodo massimo di 5 anni (10 in caso di disoccupazione): il tuo capitale verrà diviso per gli anni che ti mancano al raggiungimento della pensione e ti verrà restituita tutta la cifra con versamenti mensili.
Vuoi ritirare tutta la cifra maturata dal tuo fondo pensione ma la legge permetterebbe di riscattarne solo il 50%? Dato che le disposizioni sulla RITA stabiliscono la durata massima degli anni mancanti per andare in pensione, ma non quella minima, potrai usare l’opzione RITA a tuo vantaggio.
Potrai, ad esempio, attivare la RITA un anno prima del pensionamento e riscattare così il totale del capitale maturato, in 12 comode rate mensili 😉.
Tassazione
Gli importi prelevati dal fondo pensione sono soggetti ad una tassazione che varia in funzione della finalità del prelievo:
- Anticipazione per acquisto o ristrutturazione prima casa: aliquota del 23% calcolata sul capitale prelevato;
- Anticipazione per spese mediche: aliquota del 15% ridotta di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al 15°(tassazione minima: 9%). Esempio: chi chiede un‘anticipazione per spese mediche dopo che siano trascorsi 18 anni dall’apertura del fondo pensione, subirà una tassazione del 14,10% [ 15 – 0,3 x (18-15)];
- Ulteriori esigenze: 23%;
- Riscatto totale per dimissioni/licenziamento: 23%. Nel caso di riscatto per disoccupazione l’aliquota massima sarà invece ridotta al 15% con ulteriore riduzione di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al 15° (tassazione minima 9%).
- Tassazione al momento della pensione: sia per la parte erogata sotto forma di capitale che per quella erogata sotto forma di rendita, il fondo pensione prevede una tassazione agevolata rispetto alle normali aliquote irpef (attualmente dal 27 al 43%). In particolare vige lo stesso principio di agevolazione già visto per i punti precedenti: si parte da un’aliquota massima del 15% che viene ridotta di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al 15° con un minimo del 9%;
- Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: la tassazione è la stessa prevista per il riscatto al raggiungimento dell’età pensionabile. La RITA prevede dunque anche un trattamento fiscale di particolare favore rispetto ad ogni altro reddito irpef.
Tassazione: contributi dedotti e non dedotti
Mi preme fare una precisazione. Durante la fase di contribuzione ad un fondo pensione si gode della deducibilità dei contributi versati. I versamenti al fondo pensione vengono, cioè, dedotti dal reddito imponibile determinando un beneficio in termini di minor esborso per il pagamento dell’irpef (scopri i dettagli leggendo l’articolo dedicato a questo LINK).
Qualora i contributi non vengano portati in deduzione (per mancanza di redditi imponibili, per superamento del limite massimo deducibile o per dimenticanza), al momento dell’anticipazione o del riscatto totale non si avrà nessun tipo di trattenuta.
Da notare che la deducibilità non è riconosciuta sulle somme versate a titolo di accantonamento del tfr. Queste saranno tassate, comunque, al momento del prelevamento secondo le regole indicate nel paragrafo precedente (ristrutturazione, spese sanitarie, dimissioni ecc…).
Il fatto che siano previste delle agevolazioni in funzione degli anni di partecipazione al fondo dovrebbe rappresentare un incentivo ad aprire uno strumento di previdenza complementare quanto prima.
Addirittura sarebbe sensato aprire un fondo pensione a nome dei figli magari con un solo unico versamento iniziale (anche di piccola entità) per far scattare il “contatore” che consentirà di beneficiare di una minor trattenuta fiscale.
Conclusioni
Scava il pozzo prima di avere sete
Proverbio cinese
Troppo spesso si sacrifica il proprio futuro per la ricerca di gratificazione immediata.
Tutti sappiamo che dobbiamo risparmiare per il futuro ma tendiamo sempre a rimandare l’attuazione di tutti i più nobili propositi all’indomani.
Il tema della pensione fa certo parte di uno di questi propositi: pensare ad accumulare oggi con il vincolo di poter disporre del proprio capitale soltanto al pensionamento spaventa anche i più lungimiranti risparmiatori.
Oggi il fondo pensione è diventato uno strumento molto più flessibile.
Non è più vero che i soldi nel fondo pensione non si toccano fino al ritiro dall’attività lavorativa: le nuove disposizioni normative prevedono che si possa disporre del proprio capitale (anche totalmente!) con notevole elasticità.
E soprattutto il fondo pensione si è trasformato: non è più lo strumento per integrare una pensione che chissà quando riceveremo. Il fondo pensione diventa un’importante opportunità che ci consente di anticipare l’età pensionabile addirittura fino a 10 anni! (attraverso la R.I.T.A.).
Non indugiare: compra tempo con un fondo pensione.
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Ottimo articolo come del resto tutti gli altri che lei scrive!!! È da qualche giorno che ho scoperto il suo sito e i vari video e sto leggendo un po’ di tutto!!!
Le chiedevo se possibile sapere se x caso ci sia una formula x calcolare all’incirca i versamenti mensili da effettuare sapendo il proprio gap previdenziale!!!
Ho un fondo pensione negoziale e verso una tantum ma non so se sia la cifra adeguata ma vorrei calcolarla ma non so cm fare x fare una proiezione!!
La ringrazio per un eventuale risposta è le auguro una buona Pasqua
Buongiorno Federico. Sono contento che i contenuti del blog e del canale riscontrino il suo interesse.
Francamente, non esiste una formula per effettuare un calcolo preciso: la risposta all’interessante domanda che ha posto richiede un analisi patrimoniale e reddituale approfondita e personalizzata.
In ogni caso ritengo che possa già essere un buon inizio quello di individuare la “linea di investimento” più adatta alla propria situazione (in particolare riguardo all’aspettativa di vita lavorativa).
In questo articolo trova alcune indicazioni per scegliere correttamente la linea più idonea:
https://davidvolpe.it/fondo-pensione-quale-linea-investimento-scegliere/
Un caro saluto.
ottimo articolo. se possibile potrei sapere se il riscatto totale vale anche per la persona che vive e lavora in svizzera da 6 anni con regolare contratto e con la relativa residenza in Svizzera e non piu in Italia ?. In questo caso è possibile chiedere il riscatto totale della polizza come dice l’articolo ? : La riforma del 2017 ha disciplinato anche l’ipotesi di riscatto totale del capitale accantonato sul fondo pensione in caso di cambio o cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento. grazie
Buongiorno Massimo e grazie per il tuo apprezzamento.
La casistica che hai menzionato è molto particolare: personalmente riterrei il trasferimento della residenza all’estero (peraltro al di fuori della comunità europea) con conseguente avvio di lavoro subordinato assimilabile alla “perdita dei requisiti” per la partecipazione al fondo pensione (che si verifica in caso di dimissioni licenziamento).
Ti consiglio di chiedere una risposta più precisa scrivendo direttamente alla società che gestisce il fondo pensione dettagliando con particolarità (inserendo le date delle dimissioni/licenziamento, il trasferimento all’estero e l’avvio della nuova attività lavorativa) la vicenda.
Buongiorno sono da poco andato in pensione , ho stipulato un fondo penzione con la ditta , gradirei sapere se conviene ritiralo totalmente oppure parzialmente, e che tipo di tassazione vado incontro
Matteo, la risposta è: dipende. Sono tanti i fattori da dover valutare.
In questo articolo trovi la tassazione che vedrai applicata al montante maturato (L’aliquota applicata dipende dall’anzianità del tuo fondo pensione. Se hai aderito più di 15 anni fa hai diritto a un’agevolazione tanto maggiore quanto è stato il tempo di permanenza nel fondo).
Un caro saluto.
ciao David, bell’articolo come sempre. Una cosa non mi è chiara sul funzionamento della RITA: certo, vado in pensione fino a 5 anni prima, ma usando una rendita derivante dai miei soldi e non dalla pensione vera e propria elargita dallo stato. Pertanto: in cosa consiste la differenza rispetto a smettere semplicemente di lavorare 5 anni prima, prendersi il TFR che si ha in azienda, e vivere con quello fino all’inizio della pensione? C’è forse una questione di anni totali di contribuzione?
Ciao Daniele,
la prima differenza sostanziale sta negli effetti sul montante finale del diverso rendimento tra fondo pensione e TFR
Secondo l‘ultima relazione annuale Covip il rendimento medio annuo degli ultimi 10 anni del TFR è stato dell’1,8%, quello dei fondi pensione il 5,7% (5,4% per i fondi aperti). 4 punti percentuali di rendimento in più su un’intera vita lavorativa significano tanto montante finale in più da destinare alla RITA: in una vita lavorativa di ipotetici 30 anni, un accantonamento sul TFR di € 1.500 annui rivalutato all’ 1,8% origina un montante finale di poco più di 60.000 €. Lo stesso TFR versato su un fondo pensione e rivalutato al 5,7% annuo produce un montante finale di poco più di 118.000 € (non considero per semplicità l’aspetto fiscale che è comunque largamente penalizzante per il TFR).
In secondo luogo, vivendo con i soldi del TFR saresti comunque tenuto al versamento dei contributi inps per non perdere il diritto alla prestazione pensionistica. Mentre con la RITA non c’è questo problema.
TFR in azienda o sul fondo pensione? Guida alla scelta.
il primo punto è chiaro, è probabile che il fondo pensione il montante sarà più elevato e la fiscalità aiuterà ulteriormente. Sul secondo punto invece continuo a non capire bene: se io ad esempio smetto di lavorare a 62 ritirando il mio TFR e vivendo con quello, non mi risulta debba continuare a versare contributi, devo solo aspettare il 67esimo anno di età per iniziare a prendere la pensione di vecchiaia, che avverrà con 5 anni di contribuzione in meno (a patto di averne accumulati almeno 20). Sbaglio qualcosa?
E’ corretta la tua interpretazione Daniele: non sei tenuto a versare i contributi.
Resta, tuttavia, l’aspetto del diverso regime fiscale del TFR e del fondo pensione:
Nel caso in cui si mantenga il TFR in azienda, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il TFR sarà tassato sulla base dell’aliquota media irpef degli ultimi 5 anni (tassazione separata): ipotizzando un reddito lordo di circa € 30.000, l’aliquota media si attesta intorno al 25%.
Nel caso in cui il TFR sia destinato al fondo pensione, la tassazione va da un massimo del 15% a un minimo del 9% in funzione dell’anzianità.
Considerando gli importi che maturano su un rapporto di lavoro relativamente lungo, stiamo parlando di un consistente risparmio fiscale.
Tale risparmio è tanto più consistente quanto più alto è il reddito del lavoratore.